Nello scenario di confusione di questi giorni conseguente alla emergenza sanitaria e finanziaria legata al COVID-19, le uniche misure al momento prese dal Governo hanno riguardato una parte delle locazioni commerciali, per cui è stato riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo, mentre nessun provvedimento è stato ancora preso per quanto riguarda gli affitti di azienda.
Peraltro, se per quanto riguarda le locazioni di immobili commerciali si dibatte ancora sulla incidenza dei divieti disposti dai DPCM sulla prestazione del locatore e del conduttore, ovvero se possa portare a configurare in tali rapporti una impossibilità sopravvenuta, è certo invece che i suddetti divieti vadano direttamente ad incidere su quella che è la prestazione principale del contratto di affitto di azienda.
Non si deve, tuttavia, essere portati ad affidarsi a conclusioni troppo semplicistiche, per cui se l’affittuario non può utilizzare in questo momento l’azienda oggetto del contratto di affitto è liberato dall’obbligo di corrispondere il canone per tale periodo, atteso che è necessario esaminare ogni singolo caso, che può presentare proprie peculiarità.
Molte delle aziende colpite dai divieti imposti dai DPCM, ad esempio, stanno continuando a svolgere comunque la loro attività, anche se in misura ridotta, magari limitata alle sole vendite on-line od alle consegne a domicilio; per altre aziende invece la chiusura imposta dai divieti imposti dai DPCM avrà gravi ripercussioni che si ripercuoteranno anche nei mesi successivi (si pensi a quelle attività oggi chiuse e che non possono prendere prenotazioni non avendo certezza sulla durata delle misure oggi in essere) e di cui si dovrà tenere per forza di conto per riequilibrare la posizione economico-patrimoniale dei contraenti.
Non vi è dubbio, quindi, che vi possano essere in questo momento elementi che possano consentire di sospendere o ridurre il canone di affitto di azienda, ma si tratta di una valutazione da eseguire caso per caso, anche alla luce delle specifiche pattuizioni contrattuali, assieme al proprio legale di fiducia.